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LA POSIZIONE DEL COLLEGIO IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE AL SISTEMA TS

in vista dalla scadenza di trasmissione prevista per il 31.01.2017 (prorogata in data 25.01.2017 dall'Agenzia delle Entrate al 9.02.2017) il Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica (Agorà, SIME e SIES) ha predisposto un breve sunto degli ultimi aggiornamenti normativi in merito alla trasmissione dei dati sanitari al sistema TS (tessera sanitaria) alla luce delle recenti modifiche normative intervenute.


COMUNICAZIONE TELEMATICA AL STS – SISTEMA TESSERA SANITARIA, DELLE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI MEDICINA ESTETICAin vista dalla scadenza di trasmissione prevista per il 31.01.2017 (prorogata in data 25.01.2017 dall'Agenzia delle Entrate al 9.02.2017) siamo ad inviarvi un breve sunto degli ultimi aggiornamenti normativi in merito alla trasmissione dei dati sanitari al sistema TS (tessera sanitaria)

Con il Decreto Legge del 2.08.2016 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 del 11.08.2016) art. 2 è stato modificato l’Allegato A del D.M. 31 luglio 2015, contenente il “Disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito al Sistema TS da parte dei soggetti previsti dall’art. 3, comma 3 del decreto-legge 175/2014”, indicando espressamente che le spese per le prestazioni di chirurgia estetica e di MEDICINA ESTETICA, a decorrere da quelle sostenute dal 1° gennaio 2016 devono essere classificate con il codice IC.


Corrispondentemente, è stato modificato anche l’Allegato B del medesimo decreto, contenente il “Disciplinare tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate da parte del Sistema TS”,



Segnaliamo pertanto che alla luce di questo aggiornamento normativo risulterebbero da trasmettere: con il codice IC - Prestazioni di chirurgia estetica e di MEDICINA ESTETICA ambulatoriale o ospedaliera con il codice SR - Prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale escluse le prestazioni di chirurgia estetica e di MEDICINA ESTETICAper la trasmissione effettuata lo scorso anno, confermiamo la correttezza relativa all'indicazione delle prestazioni di medicina estetica con la voce SR in quanto all'epoca della precedente scadenza la normativa non era ancora stata modificata.

La tramissione può essere effettuata dal Medico o dal proprio consulente fiscale mediante le credenziali di accesso al sistema TS che si possono ottenere ad esempio rivolgendosi al proprio Ordine dei Medici

IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEI PAZIENTI DEL DIRITTO DI OPPORSI ALL'INVIO

Questo adempimento è previsto per rendere automatica la procedura di detrazione delle spese sanitarie con il modello 730 precompilato, pertanto per qualsivoglia tipologia di prestazione erogata, il paziente ha DIRITTO di opporsi al trattamento e quindi di non richiedervi la trasmissione automatica dei dati al sistema TS. La mancata trasmissione non preclude al paziente la possibilità di detrarre le spese, ma rende tale possibilità manuale come avveniva in passato con la gestione delle ricevute sanitarie da parte del paziente e del suo consulente fiscale. Suggeriamo, al fine di permettere ai vostri paziente di esercitare il loro diritto a negare la trasmissione dei propri dati al STS – Sistema Tessera Sanitaria, a richiedere in occasione dell’emissione della ricevuta fiscale, quale sia la loro volontà in tal senso, inserendo in caso di scelta negativa la dicitura di cui sotto (anche attraverso un timbro) sia sulla copia rilasciata al paziente che su quella da Voi trattenuta.

Dicitura da riportare in fattura I dati della presente Fattura, su richiesta dell’interessato, non saranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria, così come previsto dal D.Lgs.Vo 175/2014 e successivi provvedimenti


Ufficio Legale Collegio Italiano Società Scientifiche di Medicina Estetica

2017

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