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Trasmissione

Position Paper IVA e Medicina Estetica
settembre 2023

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Intendiamo condividere il Position Paper  predisposto dall’Ufficio Legale del Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica  in riferimento alla tematica “IVA ed attività mediche del settore medicina estetica e altre discipline mediche”.

La necessità di questo nuovo ed ulteriore lavoro sul tema IVA è scaturita dalla sempre più frequente e diffusa contestazione, da parte di alcuni organismi di controllo (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) della mancata applicazione dell’Iva sulle prestazioni di Medicina e Chirurgia Estetica. Tali contestazioni comportano un triplice nocumento ai medici estetici in riferimento alla quasi totalità delle prestazioni rese, ossia la richiesta dell’IVA, dei relativi interessi e la conseguente sanzione amministrativa.

 

Il comportamento degli organismi di controllo non risulta ad oggi univoco sull’intero territorio nazionale e ha arrecato e sta a tutt'oggi arrecando danni gravissimi ai medici che svolgono prestazioni di medicina nei cui confronti sono stati emessi accertamenti pregiudizievoli, i quali hanno fatto insorgere numerose e defatiganti controversie giudiziali, con un dispendio di energie ed un aggravio di costi a loro carico, oltre che a carico dello stato.

 

Come noto, la mancata applicazione dell’IVA alle prestazioni di medicina estetica non è da considerarsi un comportamento di tipo elusivo o evasivo bensì è la normale prassi consolidata e da sempre ribadita e suggerita anche dalle società scientifiche di riferimento, dagli Ordini dei Medici Territoriali e non quindi l’iniziativa di un singolo. La prassi consolidata si fonda su specifiche fonti di diverso rango, sia di carattere normativo che giurisprudenziale.

Nello specifico con circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005, l'Agenzia delle entrate, Direzione generale normativa e contenzioso, ha affermato, con particolare riferimento alle prestazioni di medicina e chirurgia estetica, che esse «sono esenti da Iva in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone»

Proprio in ragione di quanto affermato dalla Agenzia delle Entrate, i medici italiani che attuano prestazioni di medicina estetica non hanno applicato l'Iva sulle prestazioni rese, considerandole esenti, con conseguente mancato esercizio del diritto di rivalsa del tributo in capo ai beneficiari finali delle prestazioni medesime. Inoltre, la circolare dell’Agenzia delle entrate non è mai stata revocata o emendata, quanto piuttosto quest’ultima è stata richiamata anche da una recente risposta ad interpello n. 56 resa dall’Agenzia delle Entrate in data 10 marzo 2020, rinnovandone e confermandone l’attualità ed efficacia.

La nostri tesi  è che:

  •  I trattamenti diagnostici e terapeutici di Medicina Estetica  sono rivolti, come qualsivoglia trattamento medico, alla cura di una determinata patologia dal momento che se così non fosse – data la diminuzione dell’integrità fisica che ne discende – dovrebbero essere considerati illeciti

  • La Medicina Estetica si occupa dell’individuazione e cura di tutte le patologie afferenti l’inestetismo stesso che, se trascurate possono favorire lo svilupparsi di disturbi secondari o addirittura terziari la cui prevenzione e trattamento è di competenza medica

  •  I trattamenti esclusivamente indirizzati alla cura di dismorfismi corporei possono essere ritenuti leciti solo ove questi siano idonei a curare l’impatto psicologico

  •  Se si assumesse che le prestazioni medico-estetiche non rientrino in quelle prestazioni esenti IVA il medico eserciterebbe un’attività che non rientra nella propria professione medica provocando peraltro una diminuzione dell’integrità fisica del paziente, che non sia giustificata da una finalità di cura

  • L’aspetto meramente estetico, sulla base del quale viene richiesta l’applicazione dell’IVA in caso di accertamento da parte degli uffici locali - se l’iter logico dell’ADE fosse condivisibile - dovrebbe inoltre riguardare altre prestazioni erogate dalle professioni sanitarie e non esclusivamente le prestazioni di medicina estetica, come per esempio le prestazioni odontoiatriche di sbiancamento dentale, le faccette estetiche o le altre numerose prestazioni rese anche in altri ambiti della medicina verso i quali non vi sono attenzioni specifiche; appare quindi errato e fuorviante concentrarsi esclusivamente solo sulle prestazioni di Medicina Estetica senza estendere l’analisi a tutti gli ambiti della medicina che prevedano prestazioni connesse alla natura estetica.

 

La problematica legata all'IVA è sempre più diffusa e pregiudizievole, questa viene inoltre amplificata dal fatto che l’onere della prova ricade sul professionista: colui che effettua le prestazioni che deve provare la destinazione di medicina estetica alla diagnosi, cura, o alla guarigione di malattie o problemi di salute o alla tutela, al mantenimento e al ristabilimento della salute dei pazienti. Molto spesso , inoltre, accade che, seppur in presenza di documentazione clinica completa ed esaustiva, in fase di controllo tale documentazione insufficiente nel dimostrare la natura e finalità delle prestazioni o vengano condotte valutazioni non medico legali sulle stesse determinando prestazioni esenti o meno secondo mere analisi semantiche.

 

Il Position Paper è stato condiviso con tutte le principali società del settore richiedendone l'adesione, ringraziamo chi ha già aderito e chi sta aderendo.


Il documento è in via di trasmissione, come già accaduto in passato, agli Organi Parlamentari, Legislativi ed anche, in questa istanza, a tutte le Autorità di controllo Amministrative e non (MEF, AdE, GdF)  nazionali e locali con le seguenti specifiche richieste:

1.      La sospensione di ogni attività di ispezione in attesa di una specifica e definitiva determinazione
2.      Di erogare un chiarimento in merito alla normativa e alla sua interpretazione
3.      In caso di assoggettamento IVA:

a.      di chiarire la situazione per il passato in modo chiaro, eliminando ogni riferimento a sanzioni, tributo iva e relativi interessi
b.      di prevedere uno specifico periodo temporale a partire dal quale deve essere pretesa l’applicazione iva
c.      di audire le società scientifiche più rappresentative di tutti gli ambiti coinvolti da una potenziale applicazione in un tavolo tecnico atto a definire gli eventuali provvedimenti e gli elementi di consulenza tecnica e medica in merito
SOCIETA' ADERENTI IVA e MEDICINA ESTETCA

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